L'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo 13 aprile 1947, n. 641, e' sostituito dal seguente: "Le operazioni di liquidazione dovranno aver termine entro il 31 dicembre 1949".
Testo vigente dal 5 settembre 1949
L'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo 13 aprile 1947, n. 641, e' sostituito dal seguente: "Le operazioni di liquidazione dovranno aver termine entro il 31 dicembre 1949".
Testo vigente dal 5 settembre 1949
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1949-07-08;593~artunico · fonte del testo