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L'indennita' mensile e la diaria di cui all'art. 1 sono esenti da ogni tributo e non possono comunque essere computate agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi tributo dovuto sia allo Stato che ad altri enti. Non possono formare oggetto di rinuncia o cessione, ne' essere sequestrate o pignorate.

Testo in vigore dal 21 agosto 1948 al 16 dicembre 2010

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 24/1968

    Ha colpito questo articolo
    17 aprile 1968

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 giugno 1965 e concernente la "estensione alla Assemblea regionale siciliana dell'art. 3 della legge 9 agosto 1948, n. 1102", limitatamente alla parte in cui dispone che l'indennità parlamentare stabilita per i deputati regionali è esente da ogni tributo e…

    Art. 3 Determinazioni dell'indennita' spettante ai membri del Parlamento

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1948-08-09;1102~art3 · fonte del testo