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Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto stabiliti dalle leggi generali o speciali, gli Enti di cui agli articoli precedenti sono equiparati alle Amministrazioni dello Stato. L'equiparazione alle Amministrazioni dello Stato non comporta alcuna esenzione ai fini delle imposte dirette.

Testo in vigore dal 17 giugno 1959 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-05-15;367~art3 · fonte del testo