L'inquadramento in ruolo ed il collocamento nelle singole qualifiche sono disposti, previo giudizio favorevole di apposita Commissione, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. I relativi effetti decorrono dalla data di emissione del decreto. Nel caso in cui il Ministro rifiuti l'inquadramento in ruolo ne da' comunicazione scritta all'interessato indicandone i motivi. Alla costituzione della Commissione prevista nel primo comma del presente articolo si provvede con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Testo vigente dal 27 marzo 1958
