Nel primo triennio di applicazione della presente legge, tutti i posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli di cui alle tabelle V, VI e X annesse alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304, e dei ruoli di cui alle tabelle III, IV, V, VII annesse alla presente legge, sono conferiti, nei limiti di un terzo, mediante concorsi semestrali riservati, al personale impiegatizio non di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in possesso dei prescritti requisiti generali, compreso il titolo di studio, prescindendo dal limite massimo di eta'. Le modalita' dei concorsi di cui al precedente comma sono determinate dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste con i decreti con i quali i concorsi stessi vengono indetti.

Testo vigente dal 28 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;301~art18 · fonte su Normattiva