L'inquadramento di cui agli articoli 33, 34 e 35 e' effettuato con decreto del Ministro per le finanze. Fermo il disposto del secondo comma dell'art. 34, il personale che all'atto dell'inquadramento risultasse eccedente il numero dei posti stabiliti per talune delle qualifiche dell'ordinamento di cui alla presente legge, e' inquadrato in soprannumero salvo successivo riassorbimento. Nei confronti degli impiegati che risultano collocati con riserva di anzianita' nei gradi dei soppressi ruoli, l'inquadramento di cui al primo comma, e' disposto con riserva di anzianita'. Il personale in soprannumero dei soppressi ruoli, ai termini del regio decreto 1 luglio 1926, n. 1228, del regio decreto 20 giugno 1935, n. 1241, della legge 5 giugno 1951, n. 376, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e' mantenuto in soprannumero, agli effetti di dette disposizioni, nei ruoli di cui alle annesse tabelle, nei quali viene inquadrato ai sensi dei precedenti articoli.

Testo vigente dal 29 dicembre 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-12-23;1417~art36 · fonte del testo