Il personale dei ruoli aggiunti, istituiti a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli organici sostituiti da quelli di cui alle tabelle annesse alla presente legge, e' collocato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici. Il personale di cui al precedente comma e' inserito nelle predette qualifiche dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritto, conservando l'anzianita' di carriera e di qualifica maturata nei ruoli speciali transitori ed aggiunti. Le norme di cui ai precedenti commi e quelle dell'articolo 23 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, si applicano anche nei confronti del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che sara' inquadrato nei ruoli aggiunti corrispondenti ai ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Testo vigente dal 28 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;301~art14 · fonte su Normattiva