In deroga all'art. 56 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo', per esigenze di servizio, disporre l'assegnazione ad altri uffici del Ministero del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui alla tabella annessa alla presente legge; puo' essere inoltre disposto, con decreto dei Ministri competenti di concerto col Ministro per il tesoro, il comando anche a tempo indeterminato del personale anzidetto presso altre Amministrazioni statali.

Testo vigente dal 27 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-06;199~art15 · fonte del testo