In deroga all'art. 56 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo', per esigenze di servizio, disporre l'assegnazione ad altri uffici del Ministero del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui alla tabella annessa alla presente legge; puo' essere inoltre disposto, con decreto dei Ministri competenti di concerto col Ministro per il tesoro, il comando anche a tempo indeterminato del personale anzidetto presso altre Amministrazioni statali.
Testo vigente dal 27 marzo 1958
