Le controversie derivanti dall'applicazione delle norme relative alle assicurazioni sociali e agli infortuni in agricoltura, che erano state proposte, prima dell'entrata in vigore del Codice di procedura civile, davanti le Commissioni previste dagli articoli 25 e 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e dagli articoli 14 e 15 del regio decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, sono devolute alla competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria.

Testo vigente dal 2 maggio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-04-09;161~art1 · fonte del testo