Le controversie derivanti dall'applicazione delle norme relative alle assicurazioni sociali e agli infortuni in agricoltura, che erano state proposte, prima dell'entrata in vigore del Codice di procedura civile, davanti le Commissioni previste dagli articoli 25 e 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e dagli articoli 14 e 15 del regio decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, sono devolute alla competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria.
Testo vigente dal 2 maggio 1949
