Le decisioni, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano state pronunciate sulle controversie indicate nell'art. 1 dalle Commissioni di prima istanza e dalle Commissioni compartimentali arbitrali e rispetto alle quali non sia ancora decorso, alla data predetta, il termine per ricorrere alle Commissioni centrali, sono soggette al ricorso per cassazione in conformita' alle norme del Codice di procedura civile. Se alla data di entrata in vigore della presente legge la decisione sia stata notificata, il termine per il ricorso per cassazione decorre dalla data predetta.

Testo vigente dal 2 maggio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-04-09;161~art4 · fonte del testo