Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 1967 al 16 dicembre 2010. 118 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I crediti dell'Opera nazionale ciechi civili nei confronti dei beneficiari del soppresso assegno alimentare continuativo corrisposto dall'Unione italiana ciechi con il fondo di cui all'articolo 1 della legge 28 luglio 1950, n. 626, e successive modificazioni, ai quali, in attesa della definizione della domanda presentata a sensi dell'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 632, l'Opera nazionale ciechi civili ha corrisposto l'acconto continuativo mensile di lire 10.000, crediti costituitisi a seguito del diniego della concessione del vitalizio da parte del Comitato di liquidazione e della Commissione di revisione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32, sono dichiarati inesigibili e cancellati ad ogni effetto di legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-05-11;366~art1 · fonte del testo