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I crediti dell'Opera nazionale ciechi civili nei confronti dei beneficiari del soppresso assegno alimentare continuativo corrisposto dall'Unione italiana ciechi con il fondo di cui all'articolo 1 della legge 28 luglio 1950, n. 626, e successive modificazioni, ai quali, in attesa della definizione della domanda presentata a sensi dell'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 632, l'Opera nazionale ciechi civili ha corrisposto l'acconto continuativo mensile di lire 10.000, crediti costituitisi a seguito del diniego della concessione del vitalizio da parte del Comitato di liquidazione e della Commissione di revisione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32, sono dichiarati inesigibili e cancellati ad ogni effetto di legge.

Testo in vigore dal 13 giugno 1967 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1967-05-11;366~art1 · fonte del testo