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Le dichiarazioni d'inesigibilita' di cui ai precedenti articoli hanno efficacia anche nei confronti delle persone le quali, in epoca successiva, per mutate condizioni visive o di bisogno, hanno ottenuto o riotterranno la concessione dell'assegno vitalizio, o della pensione, nelle forme e modi di legge.
Testo in vigore dal 13 giugno 1967 al 16 dicembre 2010
