Il prefetto, sentito il parere dell'Istituto competente per territorio incaricato della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti di interesse agrario, stabilisce il termine entro il quale qualsiasi fermentazione e rifermentazione vinaria non spontanea, fatta eccezione per quelle effettuate in autoclave ed in bottiglia, deve essere denunciata all'Istituto predetto. Chi omette la denuncia nel termine stabilito e' punito con la multa da lire 100 mila a lire 400 mila.

Testo vigente dal 4 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;561~art2 · fonte del testo