Chiunque prepara a scopo di commercio mosti, vini, vini speciali, vermouth e aperitivi a base di vino impiegando, in violazione delle vigenti disposizioni di legge, materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita, e' punito con la multa di lire 100 mila per ogni quintale di prodotto, ma la pena non puo' essere inferiore a lire 200 mila. Alla stessa pena soggiace chiunque, nella preparazione e conservazione a scopo di commercio dei mosti e dei vini, impiega prodotti ad azione antisettica o antifermentativa non consentiti dalle vigenti disposizioni, nonche' prodotti ad azione antibiotica.

Testo vigente dal 4 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;561~art1 · fonte del testo