E' punito con la multa da lire 50 mila a lire 300 mila chiunque detiene, senza giustificato motivo:

  • a)uva passa e suoi derivati, nonche' sostanze zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita;
  • b)sostanze antisettiche o antifermentative non consentite dalle vigenti disposizioni, nonche' prodotti ad azione antibiotica;
  • c)vinelli e vinacce.

Testo vigente dal 4 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;561~art3 · fonte del testo