E' punito con la multa da lire 50 mila a lire 300 mila chiunque detiene, senza giustificato motivo:
- a)uva passa e suoi derivati, nonche' sostanze zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita;
- b)sostanze antisettiche o antifermentative non consentite dalle vigenti disposizioni, nonche' prodotti ad azione antibiotica;
- c)vinelli e vinacce.
Testo vigente dal 4 agosto 1954
