Art. 10 — Cessione di materiali e sostegno logistico
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Nei limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 4, il Ministero della difesa e' autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate afghane materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di entrata in vigore della presente legge, escluso il materiale d'armamento. Nei limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 4, e' autorizzata la spesa di 2.087.180 euro per la cessione a titolo gratuito di vestiario e materiale d'equipaggiamento, escluso il materiale d'armamento, e di 773.904 euro per il sostegno logistico a favore di unita' delle Forze armate afghane.
Testo in vigore dal 26 agosto 2003 al 9 ottobre 2010
