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L'efficacia delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e' differita sino alla data di entrata in vigore della legge sul nuovo programma pluriennale per l'attuazione di interventi in agricoltura e comunque non oltre il 31 dicembre 1992. Per gli anni 1991 e 1992 e' autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 2.675 miliardi e di lire 3.085 miliardi. La ripartizione delle suddette somme per le azioni e finalita' previste dalla legge 8 novembre 1986, n. 752, ha luogo con delibera del CIPE da adottarsi, per l'anno 1991, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per l'anno 1992, entro il 31 marzo dello stesso anno. Gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di prelievo supplementare sul latte di vacca di cui al regolamento CEE n. 804/68 del 27 giugno 1968 e successive modificazioni e integrazioni, si applicano a partire dal periodo 1991-1992 su tutto il territorio nazionale. La disposizione di cui al comma 3 non costituisce titolo per la restituzione delle somme gia' versate dai soggetti obbligati in applicazione del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli acquirenti di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258, ove acquistino latte od equivalente latte prodotto da aziende da considerarsi non aderenti ad alcuna associazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del citato decreto n. 258 del 1989, e prive di un quantitativo di riferimento, o da aziende aderenti all'Unione nazionale fra le associazioni di produttori di latte bovino (UNALAT) e alle associazioni che non siano in possesso di indicazione produttiva provvisoria, sono tenuti a trattenere immediatamente sul prezzo corrisposto, a titolo di anticipo, l'ammontare del prelievo supplementare in vigore nella precedente campagna lattiera. Le somme trattenute devono essere versate entro trenta giorni presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, nella contabilita' speciale, istituita ai sensi dell'articolo 1223, lettera a), delle istruzioni generali del servizio del Tesoro, intestata al "Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Prelievo supplementare sul latte di vacca". Qualora l'UNALAT non fornisca, entro i termini prescritti dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258, gli elementi necessari a calcolare l'eventuale ammontare del prelievo supplementare da essa dovuto, e' tenuta a versare il prelievo supplementare richiesto dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) che ne calcola l'ammontare detraendo alle quantita' nazionali indicate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) i quantitativi commercializzati da produttori non associati ad associazioni aderenti all'UNALAT. Le dichiarazioni di cui al comma 3 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, devono essere trasmesse entro i termini di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258, in copia, anche alle associazioni di produttori e alle unioni nazionali titolari di quantitativo di riferimento. In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo e dal comma 3 dell'articolo 6- bis del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, si applicano le sanzioni stabilite dall'articolo 64 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, con le modalita' ivi indicate. I saldi contabili con la Comunita' economica europea derivanti dalla definizione delle procedure previste dalla normativa comunitaria e concernenti il prelievo supplementare sul latte di vacca dovuto per i periodi dal 1987-1988 al 1990-1991 sono iscritti nella gestione finanziaria dell'AIMA - spese connesse ad interventi comunitari. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, determinato in lire 2.675 miliardi per l'anno 1991 e in lire 3.085 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazione". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo in vigore dal 12 luglio 1991 al 19 dicembre 1992

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 146/1996

    Questione infondata
    7 maggio 1996

    Non è fondata, in riferimento all'art. 10, primo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 10 luglio 1991, n. 201 [recante: <<Differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura)>>] - a norma del quale << gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di prelievo supplementare sul latte di vacca, di cui al regolamento CEE n. 804/68 del 27 giugno 1968 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano, a partire dal periodo 1991-1992, su tutto il territorio nazionale>> - in quanto, a prescindere dalla valutazione sull'effettiva sussistenza di un contrasto tra la norma impugnata e la normativa comunitaria, il parametro costituzionale si presenta, nella specie, erroneamente invocato. Invero, il principio di adeguamento automatico dell'ordinamento giuridico italiano alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, espresso dall'art. 10, primo comma, Cost., si riferisce soltanto alle norme internazionali di natura consuetudinaria e non anche alle norme di natura pattizia, quali quelle del Trattato di Roma istitutivo delle Comunità europee, che trovano la loro copertura costituzionale nelle limitazioni di sovranità richiamate dall'art. 11 Cost.; con la conseguenza che, anche l'ipotesi di conflitto tra norme di diritto interno e norme di diritto comunitario, denunciata nella fattispecie, non può essere ricondotta al campo di azione dell'art. 10, primo comma, bensì a quello dell'art. 11 Cost.. - Cfr. S. nn. 15/1996, 323/1989, 153/1987 nonché O. nn. 75/1993 e 496/1991; ed altresì S. nn. 96/1982, 81/1979, 183/1973. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1991-07-10;201~art1 · fonte su Normattiva