Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 aprile 2002 al 8 settembre 2005. Leggi il testo vigente →

E' vietata la televendita che vilipenda la dignita' umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalita', offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. E' vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:

  • a)non esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulita';
  • b)non esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;
  • c)non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;
  • d)non mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose.

Testo in vigore dal 10 aprile 2002 al 8 settembre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1998-04-30;122~art3bis · fonte su Normattiva