Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 231/1985

    Ha colpito questo articolo
    14 ottobre 1985

    La (ri)trasmissione dei messaggi pubblicitari commerciali rientra fra le attività delle imprese di ripetizione, in territorio nazionale, di programmi sonori e televisivi irradiati da emittenti estere, e come tale è assistita dalle garanzie di cui all'art. 41 Cost., ed è assoggettabile alle limitazioni ivi previste al secondo e terzo comma, fra le quali rientrano le limitazioni quantitative in ordine ai tempi delle trasmissioni pubblicitarie con il mezzo radiotelevisivo avendo esse lo scopo di garantire il pluralismo dell'informazione dal momento che l'apporto rappresentato dagli introiti pubblicitari è considerato a ciò indispensabile. Tuttavia, posto che il fine di utilità generale perseguito dal legislatore consiste, nella fattispecie in esame, nel non inaridire una tradizionale fonte di finanziamento della stampa e degli altri mezzi di informazione, così da garantire, attraverso una ripartizione tra di essi di questa medesima fonte, il massimo pluralismo nel settore, il divieto assoluto di trasmettere i messaggi pubblicitari imposto dagli artt. 40, primo comma, e 44, secondo comma, ultima parte, della l. 14 aprile 1975, n. 103 ai soli titolari di impianti ripetitori di programmi sonori e televisivi irradiati da emittenti estere, appare mezzo incongruo e sproporzionato per eccesso rispetto al suddetto scopo. Pertanto deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 41, secondo comma, Cost., degli artt. 40, primo comma, e 44, secondo comma, della l. 14 aprile 1975, n. 103. - S. nn. 225 e 226/1974 e 202/1976.

    Art. 40 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva · Art. 44 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva

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  • Sentenza n. 35/1986

    Questione infondata
    5 febbraio 1986

    L'art. 44 della legge 14 aprile 1975, n. 103, disciplinante la materia delle trasmissioni radiotelevisive, nel disporre che i titolari degli impianti ripetitori privati già installati al momento dell'entrata in vigore della legge, sono autorizzati al funzionamento in via provvisoria purché presentino domanda di autorizzazione entro un termine perentorio, pena la disattivazione degli impianti, non discrimina ingiustificatamente gli esercenti i predetti impianti a seconda che essi osservino o non osservino il termine. Infatti, la censurata prefissione del termine è coerente ad esigenze di attuazione del regime autorizzatorio (regime in sé non censurato) nei confronti degli esercenti impianti già installati e, per altro verso, è coerente all'esigenza di parificare nell'assoggettamento al regime autorizzatorio gli esercenti impianti già installati e gli esercenti impianti nuovi, per i quali la preventiva autorizzazione all'esercizio è prevista dagli artt. 38 e 43 della medesima legge. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 44 della legge 14 aprile 1975, n. 103). - S. n. 225/1974; n. 226/1974; n. 231/1985.

    Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 41 cost. · Art. 44 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art44 · fonte su Normattiva