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Il movimento degli aeromobili privati, delle persone e delle merci negli aerodromi del territorio nazionale aperti al traffico aereo civile e' assoggettato al pagamento dei seguenti diritti:

  • a)diritti relativi al movimento degli aeromobili: diritto di approdo; diritto di partenza; diritto di ricovero; diritto di assistenza.
  • b)diritti relativi al movimento delle persone: diritto di imbarco per i viaggiatori diretti all'estero.
  • c)diritti relativi al movimento delle merci: diritto d'imbarco di merci destinate all'estero; diritto di sbarco di merci provenienti dall'estero.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1956 al 29 agosto 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-01-09;24~art1 · fonte del testo