Provvedimento abrogato dalla l. 5 maggio 1976, n. 324.
Abrogato dal 29 agosto 1976
Provvedimento abrogato dalla l. 5 maggio 1976, n. 324.
Abrogato dal 29 agosto 1976
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 1956 al 29 agosto 1976. 56 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Per ogni chilogrammo di peso lordo di merce imbarcata su un aeromobile e destinata all'estero e' dovuto un diritto non superiore a lire 100. Il diritto e' dovuto dal vettore, che puo' rivalersene sullo speditore. Un diritto di eguale importo e' dovuto dal destinatario per ogni chilogrammo di merce sbarcata da un aeromobile e proveniente dall'estero.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 5 MAGGIO 1976, N. 324
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-01-09;24~art7 · fonte del testo