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Per l'approdo degli aeromobili in un aerodromo statale e' dovuto un diritto in misura non superiore:

  • a)relativamente agli aeromobili che svolgono attivita' aerea internazionale di carattere commerciale: a lire -100 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo risultante dal certificato di navigabilita'; a lire 600 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.
  • b)per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea di carattere commerciale entro i limiti del territorio nazionale: a lire 200 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo risultante dal certificato di navigabilita'; a lire 300 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.
  • c)relativamente agli aeromobili che svolgono attivita' aerea internazionale di carattere turistico: a lire 400 per ogni aeromobile di peso non superiore ad una tonnellata; a lire 800 per ogni aeromobile di peso superiore ad una tonnellata. Per la partenza delle categorie di aeromobili sopra indicate e' dovuto un diritto uguale a quello di approdo. Le misure indicate nel primo comma sono maggiorate del 50 per cento quando l'approdo o la partenza hanno luogo nelle ore, notturne. I diritti previsti nel presente articolo sono dovuti dall'esercente dell'aeromobile nei casi di cui alle lettere a) e 5);, dal pilota dell'aeromobile nel caso di cui alla lettera e).

Testo in vigore dal 30 gennaio 1956 al 29 agosto 1976

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-01-09;24~art2 · fonte del testo