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Per il ricovero negli aerodromi statali, anche allo scoperto, di aeromobili di qualsiasi tipo e dovuto un diritto nella misura di lire 200 per tonnellata o frazione di tonnellata per ogni giornata, da computarsi da una mezza-notte all'altra, e per le frazioni di giornata eccedenti le 6 ore. Il diritto di ricovero e' dovuto dall'esercente nel caso di aeromobili che svolgono attivita' di carattere commerciale; direttamente dal pilota in tutti gli altri casi.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1956 al 29 agosto 1976

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-01-09;24~art3 · fonte del testo