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Per ogni ora o frazione di ora di prestazioni rese negli aerodromi statali agli aeromobili da parte del personale specializzato degli aerodromi stessi e' dovuto un diritto di lire 800 per ciascun specializzato, sempre che la durata delle prestazioni superi la mezz'ora. Il diritto e' dovuto dal richiedente le prestazioni.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1956 al 29 agosto 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-01-09;24~art4 · fonte del testo