Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 gennaio 1956 al 29 agosto 1976. Leggi il testo vigente →
Per ogni passeggero in partenza per l'estero che prende imbarco su un aeromobile e' dovuto un diritto non superiore a lire 1000. Il diritto non e' dovuto quando trattasi della continuazione di un viaggio interrotto e l'interruzione dipenda dalla necessita' di cambiare aeromobile o comunque da una causa estranea alla volonta' del passeggero. Il diritto non e' dovuto, inoltre, per i bambini fino a due anni e per i dipendenti dello Stato che viaggiano per motivo di servizio. La misura di esso e' ridotta alla meta' per i ragazzi fino a dodici anni. Il diritto e' dovuto dal vettore, che puo' rivalersene nei confronti dei passeggeri.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1956 al 29 agosto 1976
