Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 gennaio 1956 al 29 agosto 1976. Leggi il testo vigente →

Per ogni passeggero in partenza per l'estero che prende imbarco su un aeromobile e' dovuto un diritto non superiore a lire 1000. Il diritto non e' dovuto quando trattasi della continuazione di un viaggio interrotto e l'interruzione dipenda dalla necessita' di cambiare aeromobile o comunque da una causa estranea alla volonta' del passeggero. Il diritto non e' dovuto, inoltre, per i bambini fino a due anni e per i dipendenti dello Stato che viaggiano per motivo di servizio. La misura di esso e' ridotta alla meta' per i ragazzi fino a dodici anni. Il diritto e' dovuto dal vettore, che puo' rivalersene nei confronti dei passeggeri.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1956 al 29 agosto 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-01-09;24~art6 · fonte del testo