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Per ogni chilogrammo di peso lordo di merce imbarcata su un aeromobile e destinata all'estero e' dovuto un diritto non superiore a lire 100. Il diritto e' dovuto dal vettore, che puo' rivalersene sullo speditore. Un diritto di eguale importo e' dovuto dal destinatario per ogni chilogrammo di merce sbarcata da un aeromobile e proveniente dall'estero.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1956 al 29 agosto 1976
