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Nei limiti stabiliti dagli articoli 2, 6 e 7 la misura dei diritti di cui agli articoli stessi e' determinata e variata per ciascun aerodromo con decreto del Presidente della Bepubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per le finanze e per tesoro tenuto conto del volume del traffico, dell'aerodromo e del costo di gestione dei servizi.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1956 al 29 agosto 1976
