Art. 122
[1]Il contratto di edizione puo' essere " per edizione " o " a termine ".
[2]Il contratto " per edizione " conferisce all'editore il diritto di eseguire una o piu' edizioni entro vent'anni dalla consegna del manoscritto completo.
[3]Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere previste piu' ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e del numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo.
[4]Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari.
[5]Il contratto di edizione " a termine " conferisce all'editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non puo' eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullita' del contratto medesimo. Tale termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti: enciclopedie, dizionari; schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili, ad uso industriale; lavori di cartografia; opere drammatico-musicali e sinfoniche.
[6]In entrambe le forme di contratto l'editore e' libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva