Art. 189
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[1]Le disposizioni dell'art. 185 si applicano all'opera cinematografica, al disco fonografico o apparecchio analogo, ai diritti degli interpreti, attori o artisti esecutori, alla fotografia ed alle opere dell'ingegneria, in quanto si tratti di opere o prodotti realizzati in Italia o che possono considerarsi nazionali a termini di questa legge o di altra legge speciale.
[2]In difetto della condizione sopraindicata sono applicabili a dette opere, diritti o prodotti, le disposizioni degli articoli 186, 187 e 188.
Testo vigente dal 16 luglio 1941 al 13 settembre 1946 · versione 0 su Normattiva