Art. 193
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[1]Il Comitato puo' essere convocato: a) in adunanza generale; b) in commissioni speciali.
[2]Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del Comitato. Le commissioni speciali sono costituite per lo studio di determinate questioni, di volta in volta, con provvedimento del presidente.
[3]Il Ministro per la cultura popolare, su proposta del presidente del Comitato, puo' invitare alle riunioni anche persone estranee al Comitato, particolarmente competenti nelle questioni da esaminare, senza diritto a voto.
Testo vigente dal 16 luglio 1941 al 29 aprile 2003 · versione 0 su Normattiva