Art. 198
Nel bilancio di previsione del Ministero della cultura popolare e' stanziata, in apposito capitolo della parte ordinaria, a cominciare dall'esercizio in cui questa legge andra' in vigore, una somma di lire un milione, su proventi del diritto previsto dagli articoli 175 e 176, da erogarsi, con le modalita' stabilite dal regolamento, in favore delle Casse di assistenza e di previdenza delle Associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti.345
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 maggio 1951, n. 391
3La L. 21 maggio 1951, n. 391, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La somma annua da devolvere a favore delle Casse di assistenza e di previdenza degli scrittori, autori drammatici e musicisti, di cui all'art. 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' elevata a lire 15.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1950-51."
L. 20 dicembre 1954, n. 1227
4La L. 20 dicembre 1954, n. 1227, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La somma annua da, devolvere a favore delle Casse di assistenza e di previdenza, degli scrittori, autori drammatici e musicisti, di cui all'art. 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificato con legge 21 maggio 1951, n. 391, e' elevato a lire sessanta milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1954-55, fermo rimanendo l'aumento di lire venti milioni per il contributo annuo a favore della Casa di riposo per musicisti "Giuseppe Verdi" in Milano, disposto con la legge 7 aprile 1954, n. 100."
L. 16 aprile 1973, n. 198
5La L. 16 aprile 1973, n. 198, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " La somma annua da devolvere a favore delle Casse di assistenza e di previdenza, erette in enti morali, degli scrittori, degli autori drammatici, dei musicisti e dei compositori-autori-librettisti di musica popolare, di cui all'articolo 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificato con leggi 21 maggio 1951, n. 391, e 20 dicembre 1954, n. 1227, e' elevata a lire 160 milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1972, ferme restando le disposizioni delle leggi 7 aprile 1954, n. 100, e 23 dicembre 1962, n. 1752, relative al contributo in favore della casa di riposo per musicisti "Giuseppe Verdi" di Milano."
Testo vigente dal 31 maggio 1973, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva