A decorrere dalla data del 1 luglio 1972 i soggetti ammessi a fruire dell'assistenza sanitaria gestita dall'ENPAS e dall'ENPDEDP hanno diritto di optare per l'erogazione, da parte dell'ente stesso, delle seguenti prestazioni in forma diretta:

  • a)assistenza sanitaria generica ambulatoriale e domiciliare;
  • b)assistenza sanitaria specialistica ambulatoriale e domiciliare;
  • c)assistenza farmaceutica;
  • d)assistenza ostetrica; Per le altre prestazioni sanitarie, nonche' per coloro che non intenderanno avvalersi del diritto di opzione, l'assistenza sanitaria continuera' ad essere erogata secondo il sistema e nelle forme previste dall'ENPAS e dall'ENPDEDP all'entrata in vigore della presente legge, migliorando adeguatamente i rimborsi per prestazioni mediche. L'opzione, da esercitarsi dall'assicurato per se' e per il nucleo familiare assistibile, ha validita' per tutto l'anno solare e si intendera' automaticamente rinnovata ove non venga revocata entro il 30 novembre di ciascun anno. Per l'esecuzione di quanto previsto dal primo comma del presente articolo, l'ENPAS e l'ENPDEDP sono autorizzati a stipulare apposite convenzioni con le organizzazioni professionali e sindacali delle categorie sanitarie interessate. Dette convenzioni, a parita' di prestazioni professionali, dovranno essere conformi, per gli aspetti economici e, ove possibile, per quelli normativi, alle analoghe convenzioni stipulate dall'INAM.

Testo vigente dal 16 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1053~art1 · fonte su Normattiva