Per l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali, l'ENPAS, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedera' a stipulare con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie convenzioni per l'utilizzazione in comune dei rispettivi ambulatori, nonche' del personale addetto. Analoghe convenzioni potra' stipulare l'ENPDEDP, entro lo stesso termine e con lo stesso Istituto, per l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali.

Testo vigente dal 16 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1053~art2 · fonte su Normattiva