Per l'anno 1972, ai fini della copertura degli oneri conseguenti all'attuazione delle norme di cui all'articolo 1 e del conseguente equilibrio della gestione sanitaria per l'anno medesimo, e' autorizzato l'apporto globale a carico dello Stato, a favore dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS) di lire 115 miliardi. All'onere di cui al precedente comma, si provvede con l'entrata derivante dal prelevamento di corrispondente importo dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato "Ministero del tesoro - Conto speciale per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria". Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 16 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1053~art3 · fonte su Normattiva