Istituzione del servizio sanitario nazionale

Art. 25 — Prestazioni di cura

Le prestazioni curative comprendono la assistenza medico-generica, specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica. Le prestazioni medico-generiche, pediatriche, specialistiche e infermieristiche vengono erogate sia in forma ambulatoriale che domiciliare. L'assistenza medico-generica e pediatrica e' prestata dal personale dipendente o convenzionato del servizio sanitario nazionale operante nelle unita' sanitarie locali o nel comune di residenza del cittadino. La scelta del medico di fiducia deve avvenire fra i sanitari di cui al comma precedente. Il rapporto fiduciario puo' cessare in ogni momento a richiesta dell'assistito o del medico; in quest'ultimo caso la richiesta deve essere motivata. Le prestazioni medico-specialistiche, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, sono fornite, di norma, presso gli ambulatori e i presidi delle unita' sanitarie locali di cui l'utente fa parte, ivi compresi gli istituti di cui agli articoli 39, 41 e 42 della presente legge. Le stesse prestazioni possono essere fornite da gabinetti specialistici, da ambulatori e da presidi convenzionati ai sensi della presente legge. L'utente puo' accedere agli ambulatori e strutture convenzionati per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio per le quali, nel termine di tre giorni, le strutture pubbliche non siano in grado di soddisfare la richiesta di accesso alle prestazioni stesse. In tal caso l'unita' sanitaria locale rilascia immediatamente l'autorizzazione con apposita annotazione sulla richiesta stessa. ((L'autorizzazione non e' dovuta per le prescrizioni, relative a prestazioni il cui costo, in base alla normativa vigente, e' a totale carico dell'assistito)). Nei casi di richiesta urgente motivata da parte del medico in relazione a particolari condizioni di salute del paziente, il mancato immediato soddisfacimento della richiesta presso le strutture pubbliche di cui al sesto comma equivale ad autorizzazione ad accedere agli ambulatori o strutture convenzionati. In tal caso l'unita' sanitaria locale appone sulla richiesta la relativa annotazione. Le unita' sanitarie locali attuano misure idonee a garantire che le prestazioni urgenti siano erogate con priorita' nell'ambito delle loro strutture. Le prestazioni specialistiche possono essere erogate anche al domicilio dell'utente in forme che consentano la riduzione dei ricoveri ospedalieri. I presidi di diagnostica strumentale e di laboratorio devono rispondere ai requisiti minimi di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione funzionale del personale, aventi caratteristiche uniformi per tutto il territorio nazionale secondo uno schema tipo emanato ai sensi del primo comma dell'art. 5 della presente legge. L'assistenza ospedaliera e' prestata di norma attraverso gli ospedali pubblici e gli altri istituti convenzionati esistenti nel territorio della regione di residenza dell'utente. Nell'osservanza del principio della libera scelta del cittadino al ricovero presso gli ospedali pubblici e gli altri istituti convenzionati, la legge regionale, in rapporto ai criteri di programmazione stabiliti nel piano sanitario nazionale, disciplina i casi in cui e' ammesso il ricovero in ospedali pubblici, in istituti convenzionati o in strutture ospedaliere ad alta specializzazione ubicate fuori del proprio territorio, nonche' i casi nei quali potranno essere consentite forme straordinarie di assistenza indiretta.

Testo vigente dal 1 giugno 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 247/1992

    Questione inammissibile
    3 giugno 1992

    Non è censurabile innanzi alla Corte costituzionale la mancata previsione, negli artt. 25, ult. comma, della legge n. 833 del 1978 e 1 della legge della Regione Liguria n. 41 del 1976, di un rimborso integrale, per prestazioni sanitarie fornite all'estero. In un sistema che, pur finalizzato alla tutela del diritto al bene primario della salute, non rivela - come già si è ravvisato in passato - disegni di completa statalizzazione nei contenuti di attuazione, i quali restano perseguiti in forme non irragionevoli, rimane compito del legislatore, nella attuazione positiva degli interessi tutelati, il contemperamento con gli altri criteri costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento. Ed è quindi inconferente il richiamo operato dai giudici a 'quibus' alla sentenza con cui è stata riconosciuta la illegittimità costituzionale della esclusione "in assoluto" di qualsiasi ristoro per prestazioni diagnostiche specifiche. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 25, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 1 della legge Regione Liguria 14 dicembre 1976, n. 41, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost.) - Sull'accesso alle strutture private convenzionate v. S. n. 173/1987; sulla discrezionalità del legislatore in ordine alle modalità di tutela del diritto alla salute v. S. nn. 455/1990 e 40/1991; sul contrasto con il diritto alla tutela della salute della esclusione di qualsiasi ristoro per prestazioni diagnostiche specifiche: S. n. 922/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 25 Istituzione del servizio sanitario nazionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art25 · fonte su Normattiva