I documenti richiesti dalla presente legge se redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dalle autorita' diplomatiche o consolari del Paese in cui il documento e' stato fatto ovvero da un traduttore ufficiale.

Testo vigente dal 10 novembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-08;750~art12 · fonte su Normattiva