I documenti richiesti dalla presente legge, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo originario dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane presso il Paese in cui il documento e' stato fatto, ovvero da un traduttore ufficiale.

Testo vigente dal 22 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-06-13;296~art12 · fonte su Normattiva