1. Le richieste di commissione rogatoria e i documenti allegati, se non sono redatti nella lingua della Parte contraente richiesta, devono essere corredati di una traduzione nella lingua di tale Parte o in lingua francese. 2. Le traduzioni sono certificate da un traduttore giurato o dalla missione diplomatica o consolare della Parte contraente richiedente.
Testo vigente dal 31 agosto 1993
