1. Le richieste di commissione rogatoria e i documenti allegati, se non sono redatti nella lingua della Parte contraente richiesta, devono essere corredati di una traduzione nella lingua di tale Parte o in lingua francese. 2. Le traduzioni sono certificate da un traduttore giurato o dalla missione diplomatica o consolare della Parte contraente richiedente.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;338~convenzione-art14 · fonte su Normattiva