I documenti di cui agli articoli 8 e 13 della presente legge devono essere accompagnati, se redatti in una lingua straniera, da una traduzione italiana certificata conforme al testo originale dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

Testo vigente dal 13 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;409~art17 · fonte su Normattiva