Art. 33 — Filiazione
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Lo stato di figlio e' determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita. E' legittimo il figlio considerato tale dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori e' cittadino al momento della nascita del figlio. La legge nazionale del figlio al momento della nascita regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio. Lo stato di figlio legittimo, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non puo' essere contestato che alla stregua di tale legge.
Testo vigente dal 3 giugno 1995 al 7 febbraio 2014 · versione 0 su Normattiva