Art. 53
Usucapione di beni mobili
L'usucapione di beni mobili e' regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al compimento del termine prescritto.
Testo vigente dal 3 giugno 1995, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Usucapione di beni mobili
L'usucapione di beni mobili e' regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al compimento del termine prescritto.
Testo vigente dal 3 giugno 1995, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Collegamenti
Art. 1162 — Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri
Colui che acquista in buona fede da chi non e' proprietario un bene mobile iscritto in pubblici registri, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprieta' e che sia stato debitamente trascritto, ne compie in suo favore l'usucapione col decorso di…
Art. 1161 — Usucapione dei beni mobili
In mancanza di titolo idoneo, la proprieta' dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni
urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218~art53 · fonte su Normattiva