[1]I privati i quali forniscano abitualmente alloggio per mercede adibendo a tale scopo non oltre quattro camere ammobigliate ed arredate con un numero massimo complessivo di sei letti o per sei ospiti, senza esercirvi un'azienda alberghiera, sono qualificati affittacamere.
[2]Sono qualificati altresi' affittacamere coloro che affittano abitualmente appartamenti ammobigliati e camere mobiliate nelle stazioni di cura, soggiorno e turismo, senza limitazione nel numero delle camere e degli ospiti. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 ottobre 1940, n. 1548
1La L. 2 ottobre 1940, n. 1548 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per tutta la durata delle ostilita', e sino a tre mesi dopo la conclusione della pace, e' sospesa l'osservanza del limite massimo delle camere, dei letti e degli ospiti fissato dal primo comma dell'art. 1 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1111".
Testo vigente dal 20 novembre 1940
