[1]Gli affittacamere entro il mese di settembre di ciascun anno devono denunciare all'Ente provinciale per il turismo i prezzi delle singole camere ed appartamenti, nonche' quello eventuale per somministrazione del vitto, che intendono praticare per l'anno fascista successivo.

[2]I prezzi denunciati sono considerati come massimi e non possono essere aumentati per nessun motivo.

[3]E' in facolta' dell'Ente provinciale per il turismo, sentito il competente Sindacato provinciale fascista alberghi e turismo, apportare riduzioni ai prezzi denunciati, subordinando la concessione della classifica alla accettazione da parte degli interessati, dei prezzi ridotti.

Testo vigente dal 11 agosto 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1111~art10 · fonte del testo