[1]Gli affittacamere entro il mese di settembre di ciascun anno devono denunciare all'Ente provinciale per il turismo i prezzi delle singole camere ed appartamenti, nonche' quello eventuale per somministrazione del vitto, che intendono praticare per l'anno fascista successivo.
[2]I prezzi denunciati sono considerati come massimi e non possono essere aumentati per nessun motivo.
[3]E' in facolta' dell'Ente provinciale per il turismo, sentito il competente Sindacato provinciale fascista alberghi e turismo, apportare riduzioni ai prezzi denunciati, subordinando la concessione della classifica alla accettazione da parte degli interessati, dei prezzi ridotti.
Testo vigente dal 11 agosto 1939
