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[1]I privati i quali forniscano abitualmente alloggio per mercede adibendo a tale scopo non oltre quattro camere ammobigliate ed arredate con un numero massimo complessivo di sei letti o per sei ospiti, senza esercirvi un'azienda alberghiera, sono qualificati affittacamere.

[2]Sono qualificati altresi' affittacamere coloro che affittano abitualmente appartamenti ammobigliati e camere mobiliate nelle stazioni di cura, soggiorno e turismo, senza limitazione nel numero delle camere e degli ospiti.

Testo in vigore dal 11 agosto 1939 al 20 novembre 1940

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1111~art1 · fonte del testo