[1]((La vigilanza sull'osservanza, delle disposizioni della presente legge e' esercitata dai Prefetti, a mezzo della autorita' di pubblica sicurezza, e dai gunzionai degli Enti provinciali per il turismo)).

[2]Le infrazioni alle norme della presente legge sono accertate da ufficiali ed agenti della forza pubblica, nonche' dai funzionari indicati nel comma precedente nell'esercizio della vigilanza ad essi affidata ed a cio' espressamente delegati.

Testo vigente dal 23 agosto 1955

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 agosto 1955

Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1939 al 23 agosto 1955. 26 parole tolte, 9 parole aggiunte.

La vigilanza sull'osservanzaaggiunto: , delle disposizioni della presente legge e' esercitata dai tolto: prefetti a mezzo delle aggiunto: Prefetti, a mezzo della autorita' di pubblica sicurezza, e tolto: dal Ministero della cultura popolare a mezzo dei funzionari della Direzione generale per il turismo, dell'Ente nazionale industrie turistiche e dell'Ente provinciale aggiunto: dai gunzionai degli Enti provinciali per il turismo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1111~art11 · fonte del testo