[1]((La vigilanza sull'osservanza, delle disposizioni della presente legge e' esercitata dai Prefetti, a mezzo della autorita' di pubblica sicurezza, e dai gunzionai degli Enti provinciali per il turismo)).
[2]Le infrazioni alle norme della presente legge sono accertate da ufficiali ed agenti della forza pubblica, nonche' dai funzionari indicati nel comma precedente nell'esercizio della vigilanza ad essi affidata ed a cio' espressamente delegati.
Testo vigente dal 23 agosto 1955
