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[1]Il Ministro per le comunicazioni puo' annualmente corrispondere speciali premi agli autoservizi di gran turismo che si siano svolti nella maniera piu' appropriata alle esigenze dello speciale traffico servito.

[2]Il Ministro per le comunicazioni stabilisce le norme e le modalita' per l'assegnazione dei premi anzidetti.

[3]La spesa occorrente grava sulle somme stanziate nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni (servizio dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili).

Testo in vigore dal 18 dicembre 1939 al 24 gennaio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art13 · fonte del testo