Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 2006 al 22 dicembre 2008. 79 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Per la concessione definitiva di autolinee per trasporto di viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli non concorrenti a servizi pubblici di trasporto preesistenti, lo Stato puo' accordare sussidi fino ad annue L. 600 a chilometro.
tolto: Il sussidio e' dato per l'impianto e per l'esercizio e viene determinato in base ad un piano finanziario nel quale e' tenuto conto di tutti gli oneri e di tutti i proventi previsti, esclusi i canoni e le spese per il trasporto degli effetti postali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art14 · fonte del testo