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[1]Nel sussidio governativo va distinta la quota relativa alle spese generali da corrispondersi anche nei casi di sospensione del servizio per cause di forza maggiore, limitatamente al termine massimo di un semestre, dalla quota relativa alle spese di esercizio.
[2]Entrambe le quote sono ragguagliate alla percorrenza annua in vetture-chilometro.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1939 al 24 gennaio 2006
