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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 2006 al 22 dicembre 2008. 84 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: I canoni annui da corrispondersi per il trasporto degli effetti postali sono commisurati a L. 150 per chilometro di linea utilizzata per il trasporto stesso o fino aL. 50 per ufficio postale intermedio servito.

tolto: Qualora per i trasporti postali l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ritenga di utilizzare la linea per un tratto non superiore a chilometri 15 e sul quale sono effettuate piu' di due corse giornaliere di andata e di ritorno, il canone annuo chilometrico puo' essere elevato a L. 300.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art16 · fonte del testo